Bonus Facciate: la novità all’interno della Legge di Bilancio 2020
Dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sarà possibile usufruire del “bonus facciate”, l’importante novità fiscale contenuta nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre 2019. Il bonus, che nello specifico riguarda i commi 219 e 224 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020, si affianca alle agevolazioni riguardanti le ristrutturazioni, i mobili, l’ecobonus, bonus verde (proroga) e sismabonus. Il “bonus facciate” prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, compreso anche la semplice pulitura o la tinteggiatura. Inoltre sono comprese nella detrazione anche le “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, dunque cominciati nel 2019 e pagati nel 2020. Entrando nel particolare, la Legge di Bilancio prevede la detrazione fiscale in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. Grazie a questa manovra sarà possibile incentivare la cura dei palazzi e migliorare, di conseguenza, la riqualificazione del patrimonio edilizio e stimolare il risparmio energetico, nonché rilanciare l’edilizia in generale. Possono usufruire dello sgravio fiscale chiunque, privati o condomini, debba eseguire lavori di recupero e restauro delle facciate ed in particolare riguardano i lavori di intonacatura, tinteggiatura e ripristino di balconi, ringhiere e frontalini. Di contro, sono esclusi gli impianti di illuminazione, i pluviali, gli impianti termici e i cavi esterni. E’ importante sottolineare che il “bonus facciate” riguarda gli edifici ubicati nella zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata) escludendo, di conseguenza, le case isolate di campagna. Bisogna comunque fare una puntualizzazione: se i lavori interessano l’edificio anche dal punto di vista termico ovvero più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo dovrà soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2015. Sarà successivamente l’ENEA ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti , secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018. Un’ulteriore novità è relativa alla “sconto in fattura”, introdotto dal Decreto Crescita e che ridurrà i tempi d’attesa dei rimborsi Irpef . Lo “sconto in fattura” sarà applicabile solo per i lavori condominiali di importo superiore a 200.000 euro. Sostanzialmente il soggetto avente diritto alla detrazione potrà decidere per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che sarà anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento. A quest’ultimo sarà poi rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali.